Page 9 - Grande Naturalizacao it
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31. La rappresentanza italiana era costituita anche da persone capaci di rappresentare l'Italia nei suoi rapporti con il Brasile e di collegarla a livello internazionale, vale a dire l'allora Presidente del Consiglio e il capo della legazione italiana in Brasile35.
32. I discendenti di quegli italiani che risiedevano in Brasile al momento della proclamazione della Repubblica, nel richiedere il riconoscimento della cittadinanza italiana, si sono basati sulla rappresentanza dell'Italia, creando l'aspettativa in buona fede che il decreto n. 58-A e la Costituzione del 1891 non sarebbero state applicate a loro sfavore. In caso contrario, non avrebbero nemmeno presentato la richiesta alle autorità italiane.
33. Infine, la modifica della rappresentanza operata dall'Italia arrecherebbe pregiudizio ai discendenti in questione, ai quali verrebbe negata la cittadinanza italiana e le prerogative che ne derivano. Si potrebbe ritenere che tale cambiamento apporterebbe un vantaggio anche all'Italia, che non dovrebbe indirizzare risorse umane e finanziarie per completare il processo di riconoscimento della cittadinanza italiana dei ricorrenti.
34. Pertanto, qualora si intendesse applicare il decreto n. 58-A e la Costituzione 1891, l'Italia agirebbe in contrasto con tale preventiva rappresentazione, in modo tale da violare le legittime aspettative dei discendenti degli italiani in Brasile e arrecare loro perdite, garantendo allo stesso tempo un vantaggio per lo Stato italiano. Comportamento da parte dell'Italia sarebbe quindi contrario al principio di venire contra factum proprium previsto dal diritto internazionale.
IV – Sull'illegittimità della naturalizzazione collettiva tacita ai sensi del diritto internazionale nel 1889 – Impossibilità di riconoscimento e di concessione degli effetti ad un atto internazionalmente illegittimo
35. Il potere degli Stati di decidere a chi concedere un vincolo di nazionalità, in quanto elemento essenziale della sovranità, è largamente regolato dal diritto interno36. Tuttavia, il diritto internazionale pone dei limiti a questo potere, impedendo agli Stati di adottare decisioni arbitrarie sulla concessione della loro nazionalità37.
35 COMMISSIONE DI DIRITTO INTERNAZIONALE. Guiding Principles applicable to unilateral declarations of States capable of creating legal obligations, with commentaries thereto. Doc. NU A/61/10. Yearbook of the International Law Commission, v. 2, parte 2, 2006. princípio 4; CORTE INTERNAZIONALE DI GIUSTIZIA. Armed Activities on the Territory of the Congo (New Application: 2002) (Democratic Republic of the Congo v. Rwanda). Haia, 3 febbraio 2006. para. 46; CORTE INTERNAZIONALE DI GIUSTIZIA. Nuclear Tests Case (Australia v. France). Haia, 20 dicembre 1974. para. 49
36 CORTE PERMANENTE DI GIUSTIZIA INTERNAZIONALE. Nationality Decrees in Tunis and Morocco. Parecer Consultivo n. 4. Haia, 7 de fevereiro de 1923. 24; KUNZ, Josef L. Nationality and Option Clauses in the Italian Peace Treaty of 1947. The American Journal of International Law, v. 41, n. 3, p. 622- 631, jul. 1947. p. 622.
37 WEIS, Paul. Nationality and Statelessness in International Law. 2. ed. Alphen aan den Rijn: Sijthoff & Noordhoff, 1979. p. 102; JENNINGS, R. Y. General Course on Principles of International Law. Collected Courses of the Hague Academy of International Law, v. 121, p. 323-608, 1967. p. 453; CORTE EUROPEA DEI DIRITTI DELL'UOMO. Ramadan v. Malta. Richiesta n.76136/12. Dissenting opinion of Judge Albuquerque. Strasburgo, 21 giugno 2016. para. 11; CORTE INTERAMERICANA DEI DIRITTI UMANI.
 

























































































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