Page 11 - Grande Naturalizacao it
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41. Sebbene il consenso possa essere ritenuto da atti di natura politica, come l'arruolamento elettorale o militare, la pratica di atti di natura esclusivamente privata, quali fissare la residenza o acquisire beni immobili in un determinato Paese, è stata ritenuta insufficiente per denotare la volontà di diventare cittadino di tale Stato41. Se uno Stato intendesse rendere praticabile la naturalizzazione attraverso la pratica di questo tipo di atti privati, il consenso dell'individuo dovrebbe essere espresso42. Diversamente, la naturalizzazione tacita, specie se fatta collettivamente, in modo da coprire un gran numero di persone contemporaneamente, sarebbe incompatibile con il diritto internazionale in quanto viola i diritti degli Stati di origine43.
42. Questi tipi di naturalizzazioni tacite collettive sono anche contrarie al principio di irretroattività delle norme giuridiche, poiché gli individui colpiti dalla naturalizzazione non avrebbero potuto sapere, che fissando la residenza o acquistando una proprietà immobiliare in un determinato paese, avrebbero acquisito una nuova nazionalità da quel fatto, assumendo sia diritti che doveri44.
43. La suddetta posizione in merito al divieto di tacite naturalizzazioni collettive da parte del diritto internazionale è stata espressa da diversi Stati europei in reazione all'emanazione del decreto n. 58-A del Governo Provvisorio brasiliano, per l'interpretazione che tale decreto avrebbe favorito la naturalizzazione del tipo.
44. Oltre alla posizione dell'Italia, sopra analizzata, le legazioni portoghese, spagnola e inglese a Rio de Janeiro, in memorandum identici nel contenuto a quella italiana, hanno affermato che la naturalizzazione in questi termini “limita la libertà individuale, è contraria ai principi generalmente adottati del diritto internazionale”45. Il governo austro-ungarico ha inoltre informato che non avrebbe preso in considerazione il decreto n. 58-A come fondato sulla legge46 e che “il diritto internazionale sancisce il principio in forza del quale ciascuno Stato deve rispettare la nazionalità degli stranieri residenti nel suo territorio e non è autorizzato ad imporne
Arenas. The Yale Law Journal, v. 83, p. 900-998, 1974. p. 920. WEIS, Paul. Nationality and Statelessness in International Law. 2. ed. Alphen aan den Rijn: Sijthoff & Noordhoff, 1979. p. 100.
41 HALL, William Edward. A Treatise on International Law. 8. ed. New York: Oxford University Press, 1924. p. 267-268.
42 FITZMAURICE, Gerald. The general principles of international law considered from the standpoint of the rule of law. Collected Courses of the Hague Academy of International Law, v. 92, p. 1-228, 1957. p. 201.
43 MCDOUGAL, Myres S.; LASSWELL, Harold D.; CHEN, Lung-chu. Nationality and Human Rights: The Protection of the Individual in External Arenas. The Yale Law Journal, v. 83, p. 900-998, 1974. p. 920-921; WEIS, Paul. Nationality and Statelessness in International Law. 2. ed. Alphen aan den Rijn: Sijthoff & Noordhoff, 1979. p. 112; PETERS, Anne. Les changements collectifs de nationalité. In: SOCIÉTÉ FRANÇAISE POUR LE DROIT INTERNATIONAL. Colloque de Poitiers: Droit international et nationalité. Paris: Pedone, 2012. p. 167-201. p. 178.
44 WEIS, Paul. Nationality and Statelessness in International Law. 2. ed. Alphen aan den Rijn: Sijthoff & Noordhoff, 1979. p. 107.
45 BRASIL. Ministério das Relações Exteriores. Ministro (Felisbello Firmo de Oliveira Freire). Relatório do ano de 1892 apresentado ao Vice-Presidente da República dos Estados Unidos do Brazil em junho de 1893. Rio de Janeiro: Imprensa Nacional, 1983. Anexo I, p. 4-6.
46 Ibid, Anexo I, p. 7.
 























































































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