Page 7 - Grande Naturalizacao it
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dalle Corti europee24 e interamericane25 dei diritti umani per impedire agli Stati di modificare le proprie posizioni nelle controversie internazionali in modo incompatibile con quelle precedentemente adottate.
22. In sintesi, l'invocazione del principio del divieto di venire contra factum proprium nel diritto internazionale dipende dalla dimostrazione dei seguenti requisiti26:
a) Esistenza di una rappresentazione chiara, coerente e incondizionata, fatta da un'autorità in grado di vincolare lo Stato, assumendo una certa posizione;
b) Fiducia di un'altra parte in tale rappresentazione, con l'aspettativa che venga mantenuta; e
c) Constato che, in caso di modifica della rappresentanza, si avrà un danno per la parte che si è fidata o un vantaggio per la parte che l'ha fatta.
23. Nella situazione in esame, si osserva che l'Italia si è ripetutamente e coerentemente posizionata contro la possibilità di tacita naturalizzazione collettiva degli italiani residenti in Brasile il 15/11/1889.
24. In una nota inviata allo Stato brasiliano il 22/05/1890, la legazione italiana esprimeva l'intesa che il decreto n. 58-A “limita la libertà individuale, è contraria ai principi del diritto internazionale generalmente adottati e lede gli interessi degli stranieri residenti in Brasile”27. In considerazione della decisione del governo brasiliano di mantenere gli effetti del Decreto, l'Italia ha indicato il 31/01/1891 che avrebbe mantenuto le osservazioni fatte in precedenza e avrebbe preso in considerazione il Decreto n. 58-A “in quanto nullo e inesistente”28.
25. Con l'avvento della Costituzione del 1891, l'Italia ha ribadito le sue proteste contro la tacita naturalizzazione degli italiani residenti in Brasile29. L'allora Presidente del Consiglio italiano,
24 CORTE EUROPEA DEI DIRITTI DELL'UOMO. Case of Sakik and others v. Turkey. Requerimentos n. 87/1996/706/898-903. Estrasburgo, 26 novembre 1997. para. 48, 56; CORTE EUROPEA DEI DIRITTI DELL'UOMO. Case of Al-Skeini and others v. the United Kingdom. Richiesta n. 55721/07. Strasburgo, 7 luglio 2011. para. 100.
25 CORTE INTERAMERICANA DEI DIRITTI UMANI. Case of Human Rights Defender et al. v. Guatemala. Serie C, n. 283. São José, 28 agosto 2014. para. 24; CORTE INTERAMERICANA DEI DIRITTI UMANI. Caso Masacres de Río Negro vs. Guatemala. Série C, n. 250. São José, 4 setembre 2012. para. 25; CORTE INTERAMERICANA DEI DIRITTI UMANI. Caso Masacre de Santo Domingo vs. Colombia. Série C, n. 259. São José, 30 novembre 2012. para. 148.
26 CORTE INTERNAZIONALE DI GIUSTIZIA. Military and Paramilitary Activities in and Against Nicaragua (Nicaragua v. United States of America). Jurisdiction of the Court and Admissibility of the Application. Haia, 26 novembre 1984. para. 51; COTTIER, Thomas & MÜLLER, Jörg Paul. Estoppel. In: PETERS, Anne (Org.). Max Planck Encyclopedia of Public International Law. Oxford: Oxford University Press, 2007. para. 1-3; OVCHAR, Alexander. Estoppel in the Jurisprudence of the ICJ: a Principle Promoting Stability Threatens to Undermine It. Bond Law Review, v. 21, n. 1, p. 1-33, 2009. p. 4
27 BRASIL. Ministério das Relações Exteriores. Ministro (Felisbello Firmo de Oliveira Freire). Relatório do ano de 1892 apresentado ao Vice-Presidente da República dos Estados Unidos do Brazil em junho de 1893. Rio de Janeiro: Imprensa Nacional, 1983. Anexo I, p. 5.
28 28 Ibid, Anexo I, p. 16-17.
29 ROSOLI, Gianfausto. La crise des relations entre l'Italie et le Brésil: la grande naturalisation (1889-1896). Revue européenne des migrations internationales, v. 2, n. 2, p. 69-90, nov/1986. p. 79-80.
 




















































































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