Page 6 - Grande Naturalizacao it
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naturalizzarsi se lo richiedono, non rappresentando una tacita naturalizzazione collettiva, secondo la posizione espressa dal governo brasiliano rappresentato dal il Signore Amado.
III – La reiterata condotta dello Stato italiano che non riconosce la validità delle norme brasiliane sulla naturalizzazione - Divieto di venire contra factum proprium nel diritto internazionale
18. Indipendentemente dal verificarsi di tacita naturalizzazione degli stranieri attraverso il Decreto n. 58-A e della Costituzione del 1891, nonché la legalità internazionale di tali atti, il riconoscimento e l'applicazione di tali atti da parte dello Stato italiano si scontra con il divieto di venire contra factum proprium (o estoppel) previsto dal diritto internazionale.
19. In aggiunta al principio di buona fede, il diritto internazionale non permette che uno Stato modifichi una rappresentazione precedentemente effettuata se ha creato legittime aspettative a terzi, che si basavano per determinare la propria condotta18. Si proibisce quindi, che una parte agisca in modo incoerente a danno dell'altra o a proprio vantaggio19.
20. Questo principio è stato riconosciuto dalla Corte Internazionale di Giustizia (CIG) in diverse occasioni20 e applicato nel caso relativo al Tempio Preah Vihear21. In quell'occasione si riteneva che la Thailandia, avendo per 50 anni accettato il confine stabilito tra essa e la Cambogia mediante un trattato, e avendo anche la Cambogia contato su tale rappresentanza, non potesse negare di aver acconsentito a quella frontiera22. Inoltre, nel caso della pesca, l'ICJ ha concluso che il silenzio del Regno Unito, per più di 60 anni, sul modo in cui la Norvegia ha delimitato le sue zone di pesca ha impedito al Regno Unito di sostenere che tale delimitazione era contraria al diritto internazionale23.
21. Il principio del venire contra factum proprium (o estoppel) nel diritto internazionale non si limita ai rapporti tra Stati, ma si applica anche ai rapporti tra Stati e individui. In particolare, è applicato
18 CORTE INTERNAZIONALE DI GIUSTIZIA. Case concerning the Temple of Preah Vihear (Cambodia v. Thailand). Merits. Dissenting Opinion of Sir Percy Spender. Haia, 15 giugno 1962. p. 141; COTTIER, Thomas & MÜLLER, Jörg Paul. Estoppel. In: PETERS, Anne (Org.). Max Planck Encyclopedia of Public International Law. Oxford: Oxford University Press, 2007.
19 CORTE INTERNAZIONALE DI GIUSTIZIA. Case concerning the Temple of Preah Vihear (Cambodia v. Thailand). Merits. Dissenting Opinion of Sir Percy Spender. Haia, 15 giugno 1962. p. 141-142; CORTE INTERNAZIONALE DI GIUSTIZIA. North Sea Continental Shelf (Federal Republic of Germany / Netherlands). Separate opinion of Judge Fouad Ammoun. Haia, 20 febbraio 1969. p. 120-121.
20 CORTE INTERNAZIONALE DI GIUSTIZIA. Case concerning Elettronica Sicula S.p.A. (ELSI) (United States of America v. Italy). Haia, 20 luglio 1989. para. 54; CORTE INTERNAZIONALE DI GIUSTIZIA. Military and Paramilitary Activities in and against Nicaragua (Nicaragua v. United States of America). Jurisdiction of the Court and Admissibility of the Application. Haia, 26 novembre 1984. para. 51; CORTE INTERNAZIONALE DI GIUSTIZIA. Arbitral Award Made by the King of Spain on 23 December 1906 (Honduras v. Nicaragua). Haia, 18 novembre 1960. p. 209.
21 CORTE INTERNAZIONALE DI GIUSTIZIA. Case concerning the Temple of Preah Vihear (Cambodia v. Thailand). Merits. Haia, 15 giugno 1962.
22 Ibid. p. 32.
23 CORTE INTERNAZIONALE DI GIUSTIZIA. Fisheries Case (United Kingdom v. Norway). Haia, 18 dicembre 1951. p. 26-28.
 






















































































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