Page 8 - Grande Naturalizacao it
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Antonio Starabba di Rudinì, in una lettera inviata al Ministro italiano a Rio de Janeiro il 27/03/1891, affermava che: “non ammetteremo mai che un italiano ivi emigrato diventi cittadino di quello Stato, se non ci viene fornito un atto autentico che dimostri che ha scelto deliberatamente la nazionalità brasiliana”30.
26. Successivamente, il 26 giugno 1891, il Presidente del Consiglio dei Ministri italiano scriveva al Ministro d'Italia in Rio de Janeiro che “non si vuole indagare la portata dei decreti concernenti la naturalizzazione indiretta degli italiani, ma neghiamo la loro legalità in limine: li consideriamo nulli e non stipulati”31.
27. L'Italia ha anche espresso opposizione al modo in cui la successione di Giovanni Corghi, italiano residente in Brasile il 15/11/1889, sarebbe stata gestita dalla Magistratura brasiliana. In concordanza con il sig. Rudiní, Corghi era stato qualificato come brasiliano di forma abusiva32. 28. Non è stato rilevato che l'Italia avrebbe modificato la sua posizione sulle disposizioni in materia di naturalizzazione ai sensi del decreto n. 58-A e Costituzione del 1891 per tutto il XX secolo. Secondo le informazioni fornite dalla Consulente, lo Stato italiano non aveva mai invocato tali norme per impedire ai brasiliani di riconoscere la cittadinanza italiana, sia in sede giudiziaria che amministrativa, prima del 2019. Inoltre, anche dal 2019 in poi, l'Avvocatura dello Stato avrebbe portato tali argomenti solo in sede del ricorso di cause giudiziarie.
29. Da queste informazioni, si costata che lo Stato italiano ha espresso la sua posizione inequivoca, consistente e incondizionata nel senso di non riconoscere la validità del Decreto n.58- A o dell’art. 69, art. 69, § 4, della Costituzione del 1891 sul diritto internazionale sin dalla pubblicazione di tali atti normativi, ritenendoli nulli e inesistenti. Nelle opportunità che si sono presentate prima del 2019, l'Italia ha ripetutamente omesso di applicare tali norme interne o di concedere loro alcun tipo di effetto giuridico. È interessante notare che questa rappresentazione è stata mantenuta per oltre 100 anni, notevolmente più lunga di quella considerata dalla Corte internazionale di giustizia nei casi in cui si discute il divieto di comportamenti contraddittori. 30. La posizione dell'Italia di non riconoscere i regolamenti brasiliani li priva di rilevanza extraterritoriale33. L'Italia, infatti, non è obbligata a riconoscere un vincolo di nazionalità a cui si oppone perché lo ritiene inefficace o contrario al diritto internazionale34.
30 Citazione originale in francese: “Nous n'admettrons jamais qu'un Italien émigré là-bas devienne citoyen de cet Etat, si l'on ne nous fournit pas un acte authentique qui prouve qu'il a choisi délibérément la nationalité brésilienne”. Ibid. p. 80.
31 Citazione originale in francese: “Nous ne voulons pas enquêter sur la portée des décrets concernant la naturalisation indirecte des Italiens, mais nous en nions in limine la légalité: nous les considérons comme nuls et non stipulés”. Ibid, p. 81.
32 Ibid, p. 80.
33 JENNINGS, R. Y. General Course on Principles of International Law. Collected Courses of the Hague Academy of International Law, v. 121, p. 323-608, 1967. p. 454.
34 CORTE INTERNAZIONALE DI GIUSTIZIA. Nottebohm Case (Liechtenstein v. Guatemala). Haia, 6 aprile 1955. p. 26.
 

























































































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