Page 5 - Grande Naturalizacao it
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di tradizioni liberali non potrebbe pretendere di imporre la nazionalità straniera ad un individuo senza la manifestazione della sua volontà per questo scopo13.
13. La stessa interpretazione è stata data dalla Commissione per i reclami Stati Uniti-Messico a una disposizione della Costituzione messicana del 1857 che considerava i cittadini messicani coloro che avevano acquistato beni immobili nel paese. Secondo la Commissione, tale disposizione dovrebbe essere letta come autorizzazione alla naturalizzazione, e non come naturalizzazione obbligatoria14.
14. Pertanto, la posizione dello Stato brasiliano dinanzi alla comunità internazionale, rafforzata dalle dichiarazioni del sig. Amado davanti all'organismo delle Nazioni Unite, è stata nel senso che la naturalizzazione dal decreto n. 58-A e Costituzione del 1891 era solo una facoltà aperta agli stranieri residenti in Brasile al momento della Proclamazione della Repubblica, e non un'imposizione di effetti automatici, come inteso dall'Avvocatura dello Stato.
15. Le manifestazioni dello Stato brasiliano indicano, quanto meno, gravi controversie circa l'imposizione, con decreto n. 58-A e dalla Costituzione del 1891, della tacita naturalizzazione collettiva.
16. In considerazione di questo clamore sugli effetti delle norme in questione e del fatto che la tacita naturalizzazione collettiva sarebbe stata contraria al diritto internazionale allora vigente - come si svilupperà più avanti -, la soluzione più opportuna nel caso consisterebbe nell'interpretare le norme in questione secondo il diritto internazionale, cioè come una mera possibilità di naturalizzazione, che dipenderebbe da un'espressa accettazione da parte dell'individuo15. Questa tecnica di interpretazione coerente è adottata da diversi Stati16, trovando sostegno anche nella giurisprudenza italiana17.
17. Resta quindi inteso che le norme relative alla naturalizzazione degli stranieri previste dall'art. 1o del Decreto n. 58-A e nell'art. 69, § 4 della Costituzione del 1891 devono essere interpretate come concessione agli stranieri residenti in Brasile il 15.11.1889 il diritto di
13 Ibid. p. 390-391.
14 MOORE, John Bassett. History and Digest of the International Arbitrations to which the United States
has been a Party, together with Appendices containing the Treaties relating to Such Arbitrations, and Historical and Legal Notes on Other International Arbitrations Ancient and Modern, and on the Domestic Commissions of the United States for the Adjustment of International Claims, v. 3. Washington: Government Printing Office, 1898. p. 2482
15 PETERS, Anne. Les changements collectifs de nationalité. In: SOCIÉTÉ FRANÇAISE POUR LE DROIT INTERNATIONAL. Colloque de Poitiers: Droit international et nationalité. Paris: Pedone, 2012. p. 167- 201. p. 178.
16 NOLLKAEMPER, André. National Courts and the International Rule of Law. New York: Oxford University Press, 2011. p. 139-165; D' ASPREMONT, Jean. The systemic integration of international law by domestic courts: domestic judges as architects of the consistency of the international legal order. In: FAUCHALD, Ole Kristian & NOLLKAEMPER, André (Org.). The practice of international and national courts and the (de-)fragmentation of international law. Londra: Hart, 2012. p. 141-165.
17 ITALIA. Corte Suprema di Cassazione. Englaro v. Office of the Public Prosecutor. Decision No 21748. ILDC 1431 (IT 2007). Roma, 16 de outubro de 2007. para. 7.2; ITÁLIA. Corte Suprema di Cassazione. MCF, Final appeal judgment. Decision No 10959/2016. ILDC 2799 (IT 2016). Roma, 16 marzo 2016. para. 6.2; ITALIA. Corte Suprema di Cassazione. Paternò, Final appeal judgment. Decision No 40076/2017. ILDC 2927 (IT 2017). Roma, 5 settembre 2017. para. 9.1 – 9.2.
      






















































































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