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72. Affinché un’interferenza nella vita privata o familiare sia considerata legale ai sensi di questa disposizione, la CEDU valuta, in sintesi, tre criteri cumulativi: se l’interferenza è stata effettuata in conformità con la legge; se cerca di raggiungere un fine legittimo; e se è necessaria in una società democratica81.
73. Per quanto riguarda il primo requisito, la CEDU valuta non solo se sia stata seguita la procedura prevista dal diritto interno, ma se la legge applicata sia chiaro, prevedibile e adeguatamente accessibile ai soggetti interessati82.
74. Nel caso in questione, tale criterio non si considera rispettato, poiché la misura proposta dall'Avvocatura dello Stato si basa su norme di diritto brasiliano pubblicate più di un secolo fa e che, per tutto questo periodo, hanno visto negata la loro validità giuridica dallo stesso Stato italiano. Come riportato dalla Consulente, prima del 2019 non si hanno nemmeno notizie di richieste di riconoscimento della nazionalità italiana da parte di brasiliani in cui tali norme siano state sollevate. Inoltre, l'interpretazione data dall'Avvocatura dello Stato alle norme brasiliane è contraria a quella difesa dallo stesso Stato brasiliano, soprattutto nella figura del suo rappresentante dinanzi alla Commissione di Diritto Internazionale nel 1952. Pertanto, non vi sarebbe prevedibilità nell'applicazione delle disposizioni interne in questione.
75. Né si può dire che le norme interne in questione fossero accessibili, essendo state abrogate molti decenni fa e la reiterata inapplicabilità ne ha reso oscura l'esistenza se non a chi ha approfondito la materia. Allo stesso modo, tali norme non sarebbero adeguate, poiché, come precisato nel punto precedente, se fosse loro attribuita l'interpretazione proposta dall'Avvocatura dello Stato, sarebbero state redatte in violazione del Diritto Internazionale in vigore nel 1889 e nel 1891.
76. In merito al requisito della finalità legittima perseguita con l’interferenza, sulla base delle sole indicazioni fornite per la predisposizione del presente parere, non è stato possibile individuare l'obiettivo prospettato dall'Avvocatura dello Stato con la sua proposta di applicazione del decreto n. 58-A e Costituzione del 1891 come disposizioni per la naturalizzazione tacita collettiva. Pertanto, non è possibile, al momento, giungere ad una conclusione definitiva in merito all'adempimento di tale requisito. Ciononostante, è lecito chiedersi se sarebbe legittimo un obiettivo, che implichi la revoca retroattiva della cittadinanza a soggetti che lo Stato italiano aveva ininterrottamente, per più di un secolo, considerato suoi sudditi.
77. Infine, per quanto riguarda il requisito della necessità in una società democratica, si intende che tale condizione non sarebbe soddisfatta in base all'applicazione dell'interpretazione delle
81 CORTE EUROPEA DEI DIRITTI DELL'UOMO. Lebois v. Bulgaria. Richiesta n. 67482/14. Strasburgo, 19 ottobre 2017. para. 65.
82 CORTE EUROPEA DEI DIRITTI DELL'UOMO. Silver and others v. the United Kingdom.
Richieste n. 5947/72; 6205/73; 7052/75; 7061/75; 7107/75; 7113/75; 7136/75. Strasburgo,
25 marzo 1983. para. 87.
 
























































































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