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una condotta contemporanea alla data della sentenza e, pertanto, doveva essere esaminata tenendo conto degli obblighi assunti dallo Stato al momento della ratifica della Convenzione74. 63. Nel caso in esame, il Brasile ha cercato di applicare e dare attuazione al decreto n. 58-A e art. 69, § 4o, della Costituzione del 1891 al momento dell'emanazione di tali norme. Come si è visto in precedenza, se si ritiene che l'applicazione delle norme qui discusse abbia implicato la tacita naturalizzazione collettiva degli stranieri residenti in Brasile, tale condotta era contraria al diritto internazionale in vigore nel 1889 e nel 1891 e non dovrebbe essere riconosciuta da Stati terzi. In particolare, per quanto riguarda l'Italia, l'inopponibilità di qualsiasi tacita naturalizzazione collettiva degli italiani residenti in Brasile sarebbe ulteriormente rafforzata dalla reiterata rappresentanza dello Stato nel non riconoscere la validità giuridica delle normative brasiliane in discussione.
64. Per contro, secondo la situazione narrata delle Consulenti, l'Avvocatura dello Stato avrebbe proposto, a partire dal 2019, di attribuire effetti giuridici al Decreto n. 58-A e art. 69, §4o, della Costituzione del 1891, incidendo così sul vincolo di cittadinanza dei discendenti di italiani che risiedevano in Brasile il 15/11/1889.
65. Se l'Italia avesse riconosciuto effetti giuridici alle norme interne in discussione al momento della loro pubblicazione (rispettivamente 1889 e 1891), l'atto italiano di applicazione delle norme brasiliane sarebbe avvenuto in tale data e dovrebbe essere analizzato esclusivamente alla luce del Diritto Internazionale vigente in quegli anni. La condotta italiana si sarebbe quindi consumata, rimanendo nel tempo solo gli effetti di quella condotta.
66. Tuttavia, la proposta dell'Avvocatura dello Stato, se accolta, porterebbe lo Stato italiano ad applicare il decreto n. 58-A e art. 69, § 4o, della Costituzione del 1891, che non aveva mai prodotto effetti giuridici nei confronti dell'Italia e di altri Stati terzi, per la prima volta a partire dal 2019. La prassi di tale atto deve, pertanto, essere esaminata alla luce degli obblighi internazionali attualmente vigenti nei confronti dello Stato italiano.
67. L'applicazione del decreto n. 58-A e art. 69, §4o, della Costituzione del 1891 nella forma proposta dall'Avvocatura dello Stato avrebbe l'effetto di privare della cittadinanza italiana gli italiani residenti in Brasile il 15.11.1889, in quanto il diritto interno italiano dell'epoca non ammetteva la possibilità della doppia cittadinanza, e, come conseguenza automatica, privare i discendenti di questi individui della nazionalità italiana.
68. Il diritto alla nazionalità e, in particolare, a non essere arbitrariamente privati della propria cittadinanza, è menzionato nell'art. 15 della Dichiarazione Universale dei Diritti Umani75 e
74 CORTE EUROPEA DEI DIRITTI DELL'UOMO. Almeida Garrett, Mascarenhas Falcão and others v. Portugal. Strasburgo. Richieste n. 29813/96 and 30229/96. Strasburgo, 11 gennaio 2000. para. 43, 54-55.
75 ASSEMBLEA GENERALE DELLE NAZIONI UNITE. Universal Declaration of Human Rights. G.A. res. 217A (III). Doc NU A/810. 1948. art. 15.
 


























































































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