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previsto dall'art. 20 della Convenzione americana sui Diritti Umani76 e dell'art. 4o, “c”, della Convenzione Europea sulla Nazionalità del 199777. Tuttavia, l'Italia non è parte di queste convenzioni, avendo finora firmato solo la Convenzione europea sulla nazionalità.
69. Anche altri trattati internazionali sui diritti umani di ambito di applicazione più ristretto garantiscono il diritto alla nazionalità78, ma non prevedono in senso lato il diritto a non essere arbitrariamente privati della propria nazionalità. Inoltre, i contorni esatti di un diritto in tal senso non sono oggi così ben definiti da poter affermare con sicurezza l'esistenza di una norma consuetudinaria di Diritto Internazionale in materia, oltre al divieto della privazione della nazionalità condotta in maniera discriminatoria79.
70. Tuttavia, la CEDU ritiene che il diniego arbitrario della nazionalità a un individuo possa costituire un'ingerenza arbitraria nella sua vita privata e familiare, violando così l'art. 8 della Convenzione Europea dei Diritti Umani80, di cui l'Italia è parte.
71. In questo caso, l'applicazione del decreto n. 58-A e della Costituzione del 1891 nella forma proposta dall'Avvocatura dello Stato interferisce nella vita privata dei discendenti degli italiani in questione, impedendo loro di godere pienamente dei legami con un Paese di cui si consideravano cittadini, compreso l'esercizio dei diritti politici e di residenza. Se i discendenti in questione hanno parenti stretti già riconosciuti come italiani, si può considerare anche un’interferenza nella loro vita familiare, poiché la negazione della nazionalità italiana renderebbe loro difficile mantenere stretti legami. Resta da vedere, poi, se tali interferenze sarebbero compatibili con l'art. 8o della Convenzione Europea dei Diritti Umani.
76 BRASIL. Decreto 678, 6 novembre 1992. Promulga a Convenção Americana sobre Direitos Humanos (Pacto de São José da Costa Rica), de 22 novembre 1969. Diário Oficial da União, Seção 1, 06 novembre 1992, p. 15562.
77 CONSIGLIO D'EUROPA. Convenção Europeia sobre a Nacionalidade. Strasburgo, 06 novembre 1997. art. 4, “c”.
78 BRASIL. Decreto no 65.810, 8 dicembre 1969. Promulga a Convenção Internacional sobre a Eliminação de todas as Formas de Discriminação Racial. Diário Oficial da União, Seção 1, 10 dicembre 1969, p. 10536. art. 1o, §3o; BRASIL. Decreto no 99.710, de 21 novembre 1990. Promulga a Convenção sobre os Direitos da Criança. Diário Oficial da União, Seção 1, 22 nov.1990, p. 2. art. 7, 8; BRASIL. Decreto no 4.377, de 13 settembre 2002. Promulga a Convenção sobre a Eliminação de Todas as Formas de Discriminação contra a Mulher, de 1979, e revoga o Decreto no 89.460, de 20 marzo 1984. Diário Oficial da União, Seção 1, 16 set. 2002, p. 4. art. 9; ASSEMBLEA GENERALE DELLE NAZIONI UNITE. da Convenção Internacional sobre a Proteção dos Direitos de Todos os Trabalhadores Migrantes e Membros de suas Famílias. Doc NU A/RES/45/158. 1990. art. 29. Disponibile su: <https://www.oas.org/dil/port/1990%20Conven%C3%A7%C3%A3o%20Internacional%20sobre%20a%0 Protec%C3%A7%C3%A3o%20dos%20Direitos%20de%20Todos%20os%20Trabalhadores%20Migrantes%20 e%20suas%20Fam%C3%ADlias,%20a%20resolu%C3%A7%C3%A3o%2045- 158%20de%2018%20de%20dezembro%20de%201990.pdf>. Ultimo accesso: 04 settembre 2021.
79 DÖRR, Oliver. Nationality. In: PETERS, Anne (Org.). Max Planck Encyclopedia of Public International Law. Oxford: Oxford University Press, 2019. para. 6, 9, 32.
80 CORTE EUROPEA DEI DIRITTI DELL'UOMO. Andrei Karassev and Family v. Finland. Requerimento n. 31414/96. Strasburgo, 12 gennaio 1999. para. 10-11; CORTE EUROPEA DEI DIRITTI DELL'UOMO. Genovese v. Malta. Requerimento n. 53124/09. Strasburgo, 11 ottobre 2011. para. 30; CORTE EUROPEA DEI DIRITTI DELL'UOMO. Ramadan v. Malta. Richiesta n. 76136/12. Dissenting opinion of Judge Albuquerque. Strasburgo, 21 giugno 2016. para. 8.
 

























































































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